Nel caso in cui si svolga un'attività nobile come quella del volontariato, la legge italiana (n.266 del 1991) impone alle associazioni di volontariato di stipulare un contratto di assicurazione che garantisca una tutela dei volontari contro ogni possibile rischio di responsabilità civile. A questo si aggiunge anche la tutela da eventuali infortuni e la copertura sulla possibile contrazione di malattie professionali legate all'ambito in cui si opera (sia in luoghi considerati a rischio che non).
Il decreto del Ministero dell'Industria del 14 febbraio 1992 prevede l'obbligo di assicurazione per quanto concerne i volontari attivi. Ogni associazione è tenuta a comunicare alla società assicurativa i nomi e le eventuali variazioni riguardanti gli individui che intraprendono o cessano l'attività di volontariato, gestendo un registro in cui sono contenute tutte le informazioni riguardanti il numero di volontari impiegati nelle rispettive attività. Il registro deve essere vidimato da un notaio o da un segretario comunale ed è esente da imposta di bollo e concessione governativa.
Prima di stipulare qualunque tipologia di polizza assicurativa per attività di volontariato è sempre bene prendere tutte le informazioni del caso. Queste sono reperibili negli appositi uffici delle agenzie assicurative o via web e permettono di confrontare preventivi per scegliere la polizza assicurativa adatta ad ogni tipo di esigenza.
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