Svolgi un’attività senza scopo di lucro e lo fai spontaneamente e senza retribuzione insieme ad altre tre persone, o più? Se la risposta è sì, siete un’associazione di volontariato. Per meritare questa qualifica è infatti sufficiente stabilire un accordo orale tra tre o più persone.
Le cose diventano più complicate, come sempre, quando entrano in gioco i soldi: per ottenere finanziamenti, agevolazioni o semplicemente accedere ai bandi pubblici occorre registrare la propria attività, ufficializzando così l’atto costitutivo e lo statuto. È a questo punto che diventa inevitabile la scelta di una forma giuridica per la propria attività.
Se, infatti, il Codice Civile norma l’associazionismo e in generale il volontariato, esistono moltissime discipline, soprattutto fiscali, che regolano particolari tipologie di associazioni. A seconda delle attività che quindi svolge o svolgerà la vostra organizzazione, ci saranno forme che faranno più o meno al caso vostro.
Gli elementi che possono orientare questa scelta sono quattro:
Le istituzioni del Terzo Settore hanno per natura scopi solidaristici, e nello Statuto di ognuna è formulata la mission che chiarisce e sostanzia l’attività dell’intera struttura.
Si tratta di definire anche quali sono le persone verso le quali è rivolto il lavoro dell’Ente, specifica che per esempio permette di distinguere tra Organizzazione di volontariato - nella quale l’attività va a beneficio di soggetti terzi rispetto all’ente - e Associazione di promozione sociale - nella quale l’attività può anche andare a beneficio degli stessi soci.
Dalla finalità spesso si evince anche il tipo di attività che svolgerà la struttura.
Nel caso per esempio in cui si voglia istituire un ente per raccogliere fondi pubblicamente, non sarà neppure indicata nell’associazione la forma giuridica più adatta, essendo invece quella del comitato, una struttura che si concilia con il carattere temporaneo dell’attività.
O ancora, qualora l’attività coincida con quella di un’impresa, per quanto rivolta a un’utilità sociale, la forma più adatta sarà quella di cooperativa sociale, un’altro soggetto, insieme al comitato, che non rientra nel novero delle associazioni.
Ovvero che tipo di lavoro svolgono i soci e in che maniera questo è inquadrato legalmente.
Nel caso delle cooperative, è per esempio ammesso il lavoro retribuito da parte dei soci, condizione non prevista se parliamo di associazioni.
Inoltre, con natura delle prestazioni intendiamo qui anche il rapporto tra i vari componenti della struttura: se per le associazioni è condizione fondante la democraticità della stessa, la regola non vale nel caso si parli di una fondazione, la quale può anche essere composta da una sola persona.
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