La differenza tra vendere assicurazioni A una cooperativa e PER una cooperativa

La differenza tra vendere assicurazioni A una cooperativa e PER una cooperativa

 

Partiamo da un presupposto che troppo spesso viene ignorato: le assicurazioni non sono una scienza esatta. Assicurarsi significa sottoscrivere una o più polizze, e una polizza non è altro che un contratto. Come tutti i rapporti regolati da un contratto, l’assicurazione è una questione di diritto. E il diritto, appunto, non è una scienza esatta.

Questo concetto - che è sempre valido - è tanto più evidente se lavori in una cooperativa: le attività che svolge una cooperativa, le persone coinvolte in queste attività e il volume di risorse movimentato è di molto superiore a quello di una semplice associazione. In più, i danni a cui è esposta una cooperativa sono ben più importanti dei danni potenziali a cui è esposta una piccola associazione di quartiere.

Questo vuol dire che, in caso di danno, sarà meglio che l’assicurazione della tua cooperativa non abbia ambiguità o addirittura buchi: queste zone grigie potrebbero compromettere - e in maniera del tutto legittima per la Compagnia - l’indennizzo che pensavi ti spettasse.

 

 

Come abbiamo corretto 4 gravi mancanze (+1) dell’assicurazione di una cooperativa

 

Di recente abbiamo analizzato le polizze di una cooperativa che non era nostra cliente e, nel farlo, abbiamo scoperto un problema che un dirigente di cooperativa non può notare (ha altri pensieri per la testa che scavalcano quello di studiare il campo delle assicurazioni).

Le assicurazioni di questa cooperativa, infatti, non erano state studiate per le esigenze di una cooperativa non profit ma per le esigenze di un’azienda profit.

Si tratta di un errore che può avere conseguenze molto gravi ma che, d’altra parte, è anche comprensibile: una cooperativa ha del personale, norme di sicurezza, fornitori, bilanci complessi e molte altre caratteristiche che la rendono senz’altro più simile a un’azienda che a un’organizzazione di volontariato vera e propria.

Per questo ripetiamo spesso che, se vuoi assicurare come si deve la tua non profit, ti servono esperti nel settore non profit: i confini sono più sfumati di quello che può sembrare e certe cose, semplicemente, non le puoi sapere se non sei un assicuratore.

Questa cooperativa gestisce delle botteghe per il commercio equo e solidale in ben 13 comuni lombardi. In pratica, quindi, doveva assicurare 13 negozi proteggendosi per la Responsabilità Civile, per l’incendio e per il furto. Queste protezioni, però, effettivamente avevano delle lacune.

 

La polizza aveva il Regolamento del Premio sul Fatturato

 

Questa clausola vuol dire che, se il fatturato aumenta, aumenta anche il premio. Si tratta di una clausola normalmente in uso proprio per le aziende ma che non può essere utilizzata per le cooperative. Per stabilire il premio di una polizza per una cooperativa devono essere usati altri indicatori di rischio che nulla hanno a che fare con il fatturato.

 

Le polizze in essere non coprivano le attività svolte con i mezzi propri

 

Non erano, cioè, coperti i sinistri eventualmente legati all’uso di veicoli di proprietà non della cooperativa ma dei lavoratori o dei volontari. Se per un’azienda, infatti, è normale che le attività istituzionali non vengano svolte con i veicoli personali, chi conosce le cooperative sa che può capitare che i volontari o i dipendenti stessi diano una mano prestando le proprie risorse.  

 

I volontari non erano considerati Terzi tra loro

 

Nelle polizze esistenti non erano indennizzabili i danni provocati da un volontario a un altro volontario (o a una sua proprietà), anche qualora si fossero verificati nel contesto delle normali attività della cooperativa. Considerato che, in questo caso, i volontari erano un centinaio, ciò significava escludere una buona parte dei possibili imprevisti dall’indennizzabilità.

 

Per la sede della cooperativa era assicurato solo il Rischio Locativo

 

Con “rischio locativo” si indicano gli eventuali sinistri dovuti alla responsabilità dell’affittuario dell’immobile, che in questo caso era la sede della cooperativa. Questo vuol dire che tutti i danni ritenuti non di responsabilità della cooperativa ma di responsabilità del proprietario dell’immobile (dovuti, per esempio, alla rottura degli impianti e, in generale, al fabbricato stesso) non sarebbero stati liquidati dalla Compagnia.

Ma perché una cooperativa dovrebbe assicurarsi anche per un rischio che in teoria non ha in capo? Semplice: perché la teoria è diversa dalla pratica. Se una tubazione si rompe e allaga la sede, la responsabilità potrà anche non essere della cooperativa che la sede la occupa, ma il problema è di suo esclusivo interesse. Non c’è la certezza che il proprietario del fabbricato se ne occupi: per fare un esempio, il proprietario può anche sostenere che è stata la cooperativa, con le sue attività, a provocare il danno. In questo caso si andrebbe per avvocati, un percorso lungo e costoso che, tra l’altro, non risolve l’allagamento.
L’importante, per una cooperativa, è risolvere i problemi in fretta: coprire solo il rischio locativo potrebbe essere una grave limitazione per questo obiettivo.

In conclusione, per proteggere una cooperativa serve conoscere bene non solo le polizze ma anche e soprattutto il tipo di lavoro che una cooperativa può svolgere. Inoltre, è importante comunicare chiaramente cosa è protetto e cosa invece non lo è.

Se vuoi sapere quali sono le tue protezioni esistenti e se sono adeguate all’attività della tua cooperativa, contattaci: il nostro servizio prevede, prima di ogni vendita, un’analisi della tua situazione attuale.

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