Cos'è e come deve essere fatta l'assicurazione obbligatoria della tua non profit

Cos'è e come deve essere fatta l'assicurazione obbligatoria della tua non profit

 

Se sei una non profit che si avvale del servizio dei volontari, allora sei tenuto ad assicurarli contro la Responsabilità Civile e contro gli infortuni. Questo è quanto dice la legge (o meglio "le leggi": la legge Quadro 266/91 sul volontariato, il Codice del Terzo Settore e il decreto legislativo n° 383 del 2000).

Perché la legge ha imposto questo obbligo? Molto semplice: perché lo Stato riconosce l'importanza fondamentale che il Terzo Settore riveste per la società civile. Non importa la retorica propagandistica del candidato di turno: lo Stato ha bisogno dell'attività degli enti non profit per dare sostegno a quella parte di popolazione che le politiche sociali ufficiali non riescono a raggiungere per carenza di mezzi, di organizzazione e di competenze. Perciò, la sopravvivenza delle organizzazioni non profit è interesse di qualsiasi governo. Per questa ragione la legge, con l'obbligo assicurativo, "obbliga" le associazioni a proteggersi affinché la loro importante missione non sia esposta a rischi gravi e inutili.

È una condizione simile, ad esempio, a quella riguardante le cinture di sicurezza o i caschi dei motociclisti: siccome lo Stato, da un lato, ha bisogno dei suoi contribuenti e, dall'altro, vuole evitare spese sanitarie superflue, ti obbliga a proteggerti.

Fin qui il discorso non fa una piega. Il problema, però, è che le cinture di sicurezza funzionano tutte allo stesso modo, mentre le assicurazioni no.

 

 

Essere assicurati non vuol dire per forza essere protetti

 

Quindi, essere in regola con l'assicurazione non vuol dire necessariamente essere coperti in caso di imprevisto. Questo perché un eventuale controllo si concentrerà sulla presenza o meno dell'assicurazione, ma l'ispettore in questione non controllerà MAI se le garanzie della tua polizza sono valide oppure no. Gli obblighi hanno questo inconveniente: spostano l'attenzione su quello che devi fare, anziché sul come lo devi fare. Sfortunatamente, qualunque sia l'attività in questione, in genere è sempre il come è fatto a fare la differenza tra una cosa utile e una cosa inutile.

In questo articolo scoprirai come deve essere fatta la tua assicurazione RC obbligatoria se vuoi che non sia solo una tassa da pagare per legge ma un vero e proprio "fondo imprevisti" capace di evitare alla tua organizzazione perdite pecuniarie anche molto gravi.

 

Da cosa ti protegge la polizza RC del volontariato?

 

Innanzitutto, un chiarimento è doveroso.

Nell'art. 18, il Codice del Terzo Settore dice che "gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi". La legge quadro 266/91 contiene una formulazione simile.

In realtà, però, si tratta di una formulazione largamente inesatta, che denuncia scarsa dimestichezza con la materia assicurativa. Un ente del Terzo Settore, infatti, non può "assicurare i suoi volontari per la responsabilità civile"; può invece assicurare se stesso per la responsabilità civile derivante dai danni procurati dai volontari che agiscono per conto dell'ente stesso.

Vediamo di chiarire, perché messa così sembra una questione di lana caprina: una polizza di Responsabilità Civile paga al posto della tua associazione i risarcimenti richiesti da chi è danneggiato fisicamente o materialmente dalle persone di cui risponde la tua associazione o dai beni di proprietà della tua associazione stessa.

Facciamo un esempio: durante una raccolta fondi, uno dei tuoi volontari rovescia inavvertitamente un banchetto, che finisce sul piede di un passante provocandogli una frattura. Questo passante dovrà sostenere delle spese mediche e magari un percorso riabilitativo. Secondo il principio sancito dal codice civile, che qui semplifichiamo con "chi fa un danno paga", sarà diritto di questa persona chiedere alla tua associazione il risarcimento di queste spese, in quanto al momento del fatto era la tua associazione a rispondere dell'operato del volontario.

Questo esempio, per quanto banale, non è casuale perché non è raro, tra i non addetti al settore, confondere una polizza di Responsabilità Civile con una polizza infortuni. Lo ribadiamo: la polizza di Responsabilità Civile paga i risarcimenti danni dovuti dall'associazione. Se per esempio il volontario, rovesciando il banchetto, avesse danneggiato non il piede ma il fanale dell'auto del passante, anche in questo caso il danno sarebbe stato coperto dalla polizza RC. Se invece il volontario, rovesciando il banchetto, si fosse ferito al suo stesso piede, la polizza RC non avrebbe pagato nulla, e casomai sarebbe entrata in gioco la polizza infortuni.

Questa polizza è una protezione molto importante: provocare un danno ad altri, specialmente se si tratta di un danno fisico, può voler dire essere obbligati a risarcire somme molto alte, anche oltre il milione di euro. Sono casi limite poco frequenti, ma ne basta uno solo per affossare definitivamente un'associazione.

E non solo: nel caso in cui il patrimonio dell'associazione non bastasse a risarcire il danno, a risponderne sarebbe direttamente il patrimonio personale del presidente dell'organizzazione.

 

Gli elementi di una polizza RC per organizzazioni non profit 

 

Questo, dunque, è lo scopo della polizza di Responsabilità Civile. Ma, come dicevamo poco sopra, le polizze di Responsabilità Civile non sono tutte uguali.

Pensa al tetto di un'abitazione: quello di una casa di montagna dovrà essere spiovente per evitare accumuli di neve; quello di una casa al mare dovrà essere piatto per offrire un terrazzo abitabile, mentre quello di una capanna in mezzo al deserto potrà anche essere fatto di foglie, dovendo semplicemente riparare dal sole.

Allo stesso modo, la polizza di Responsabilità Civile per un'organizzazione di volontariato o un altro ente non profit dovrà avere caratteristiche diverse dalla polizza RC di un privato o di un'azienda.

Vediamo quali.

1. Al di là di quanto dice la legge, la polizza RC di un ente non profit deve coprire, oltre i volontari, anche gli utenti, cioè gli assistiti dell'associazione stessa. Questo perché l'ente deve rispondere anche dei danni eventualmente causati da loro. Trattandosi in molti casi di soggetti difficili come disabili, persone con disagi psichici o semplicemente minori, assicurare anche queste persone è indispensabile per una protezione efficace.  
Va detto che, comunque, la maggior parte delle assicurazioni per il volontariato copre anche gli utenti.

2. Inoltre, la polizza RC deve coprire, oltre i volontari, anche gli operatori retribuiti che lavorano fianco a fianco con i volontari e, anzi, spesso in maniera più continuativa.

3. La polizza RC deve coprire la struttura anche se:
- un utente provoca un danno a un altro utente;
- un volontario provoca un danno a un altro volontario;
- un utente provoca un danno a un volontario;
- un volontario provoca un danno a un utente.

Tecnicamente, queste condizioni sono soddisfatte se "i volontari e gli utenti sono considerati terzi tra di loro". Infatti, la polizza di Responsabilità Civile è sempre verso Terzi, ovvero vale per i soggetti che sono considerati “altri” rispetto al soggetto assicurato.

4. La polizza RC non deve avere franchigia: i danni di piccola entità sono senz'altro più numerosi dei danni rilevanti, per quanto meno gravi, ma in una realtà come quella di un'associazione i piccoli incidenti sono all'ordine del giorno e questi risarcimenti (occhiali rotti, cellulari danneggiati, ecc) finirebbero per pesare sul bilancio generale dell'organizzazione.

5. La polizza RC non deve essere nominativa: questo perché in gran parte delle non profit i volontari si avvicendano molto rapidamente e, molto spesso, questi avvicendamenti non sono documentati nel registro volontari. Se la polizza facesse riferimento ai soggetti specifici o a un registro volontari, non sarebbero coperte le persone che prestano servizio temporaneamente, che per un'associazione sono comunque risorse importanti.

6. La polizza RC deve valere anche per eventi e manifestazioni, cioè per tutte quelle attività, svolte a latere dell'attività principale, che un'associazione promuove sul territorio o al di fuori della propria sede. Per evitare ambiguità interpretative in sede di liquidazione, queste attività vanno descritte direttamente in polizza.

7. La polizza RC deve avere un massimale di almeno 1.500.000 €, che è una cifra ragionevole per considerarsi al riparo anche da richieste di risarcimento molto gravi.

Se tutte le condizioni qui descritte saranno presenti in polizza, non solo potrai ritenere il tuo obbligo assicurativo assolto, ma potrai anche considerare la tua associazione protetta.

Compila il modulo per ricevere un preventivo.


Lette le Condizioni d'uso e l’Informativa privacy dichiaro:

di aver acquisito su supporto durevole la documentazione informativa di legge.*

di acconsentire al trattamento dei miei dati per l’invio, da parte di Fit srl Società Benefit, di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di Fit srl Società Benfit o di terzi, e per lo svolgimento di ricerche di mercato, via email, sms o posta, come descritto al punto 2 (c) della informativa

di acconsentire alla cessione dei miei dati personali, da parte di Fit srl Società Benefit, a soggetti che operano nelle seguenti categorie merceologiche: assicurazioni, intermediazione assicurativa, abbigliamento, arredamento, attrezzature e macchine per ufficio, automotive, editoria, elettronica, formazione, immobiliare, impiantistica, beni di largo consumo, orologeria e articoli di lusso, promozione turistica, servizi alle imprese, servizi internet e informatica, telefonia fissa e mobile, per finalità di marketing degli stessi, come descritto al punto 2 (d) della informativa.